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ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione non lucrativa, apolitica e aconfessionale, di carattere internazionale denominata INTERNATIONAL HIGH TECH NETWORK IN DERMATOLOGICAL SCIENCES con sede in Milano – Corso Venezia n. 37 in appresso denominata Associazione. Possono istituirsi, nelle forme di legge, sedi secondarie anche all'estero.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di creare una vera e propria rete di connessione tra medici specialisti che operando nell’ambito della dermatologia e della chirurgia plastica utilizzano dispositivi biomedici di alta tecnologia. Si propone pertanto di mantenere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale del dermatologo e del chirurgo plastico ed estetico al più alto livello possibile della pratica clinica in merito agli impieghi delle alte tecnologie e dispositivi medico chirurgici. L’associazione  ha come sua caratteristica costitutiva , indicata anche dal suo nome, l’interdisciplinarietà e nell’espletare le sue attività trova sedi idonee e confacenti i momenti congessuali delle varie Società Mediche e Chirurgiche, con le quali il network avrà ampia collaborazione.
 Inoltre l’Associazione si propone di valutare sia la qualità di tali dispositivi medico-chirurgici che i loro protocolli applicativi.
L'Associazione può promuovere attività di carattere culturale-scientifico è più specificatamente:

  1. effettuare e promuovere studi e ricerche nel campo specifico  mediante borse di studio e/o premi per l'operosità scientifica, partecipazioni a congressi, corsi di aggiornamento nazionali e internazionali;
  2. organizzare e svolgere conferenze, congressi e convegni, incontri di studio o di ricerca, corsi di aggiornamento professionale, seminari, manifestazioni e mostre a carattere scientifico, culturale o didattico;
  3. validare apparecchiature in relazione alla qualità della risposta clinica e degli effetti collaterali
  4. tutte quelle altre attività di carattere scientifico, culturale o didattico che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale;

L'Associazione può inoltre promuovere la divulgazione di notizie ed informazioni tecnico scientifiche mediante:

  1. programmi educativi rivolti agli operatori di specifici settori;
  2. campagne di informazione  rivolte a specifiche categorie della popolazione (età, sesso, attività lavorativa, etc);
  3. attività di notiziari e periodici su qualsivoglia supporto (cartaceo, pellicola, etc) ed altri sistemi informatici e/o audiovisivi alternativi, utili agli scopi prefissati.

L'Associazione potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione di natura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi compreso l'acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature e arredi e in genere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, i quali non hanno, né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie  dei propri aderenti.
Potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre Associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi statutari simili o collegati a quelli previsti dal presente Statuto. Potrà anche accogliere a sua volta richiesta di affiliazione da parte di Enti, Associazioni o Società nazionali od internazionali con finalità assimilabili agli scopi statutari.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. dalla eventuali quote sociali annuali;
  2. dalle donazioni, dai finanziamenti e da altre liberalità elargite da soggetti privati, anche da persone giuridiche, o da Enti Pubblici;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  4. da ogni altra entrata derivante dalla sua attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  5. dai eventuali beni mobili già posseduti dall'Associazione o che diverranno di proprietà della stessa;

Tutti i proventi dell'Associazione dovranno essere destinati esclusivamente per il raggiungimento dei fini enunciati al precedente articolo 2 (due).

ART. 4 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, enti, persone fisiche e giuridiche, che cooperano al progresso ed allo sviluppo della scienza medica nel campo delle applicazioni della dermatologia e chirurgia plastica, estetica ricostruttiva, della dermatologia chirurgica ed oncologica e della dermatologica estetica e correttiva, e che a tale progresso e sviluppo siano interessati.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori

  1. Sono soci fondatori coloro che, intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, non sono vincolati ad oneri relativi alla quota; essi hanno i diritti spettanti loro in quanto soci e possono opporsi, con decisione motivata, all'ammissione di nuovi soci. Di diritto, i soci fondatori fanno parte del Consiglio Direttivo e, come tali, non necessitano di elezione da parte dell'Assemblea.
  2. Sono soci ordinari coloro che, essendo specialisti in dermatologia, chirurgia plastica e/o in scienze affini, o cultori della materia, ed avendone fatta domanda., questa venga accolta dal consiglio direttivo.
  3. I soci onorari sono nominati fra personalità anche straniere nel campo medico e scientifico.
  4. Sono soci sostenitori le persone fisiche giuridiche, gli Enti e le Società la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, che deve deliberare all'unanimità sull'ammissione. I soci sostenitori verseranno all'atto dell'ammissione una quota associativa, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di partecipare all'amministrazione della Associazione.
  5. La qualità di socio si perde per decesso (se trattasi di persona fisica), per scioglimento (se trattasi di persona giuridica, Ente o Società), nonché per dimissioni, nonché radiazione che venga pronunciata contro il socio che, per condotta deontologica e civile scorrette, pregiudichi il buon nome dell'Associazione.
  6. La qualità di socio non può essere temporanea e non è trasferibile.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'associazione non ha diritto al rimborso delle quote né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali né di quota parte del patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Organo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, formato dai soci fondatori e da evtuali altri soci indicati dalla unanimità del consiglio direttivo stesso.

ART. 7 – DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo in seno al quale vengono eletti e nominati un coordinatore, un vice-coordinatore, un Segretario ed un Tesoriere. Sono membri di diritto i soci fondatori,

  1. Il consiglio Direttivo può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
  2. Il Coordinatore rappresenta l'Associazione, vigila  che tutto proceda con il maggior decoro e vantaggio della medesima secondo lo statuto e le decisioni del Consiglio Direttivo. Egli provvede su delibera del Consiglio Direttivo alla nomina per tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente Statuto, vigila e disciplina ogni pubblicazione sociale e si avvale nello svolgimento delle sue funzioni, dell'opera consultiva dei comitati particolari preposti dal Consiglio Direttivo, come appresso previsto dall'art, 10 (dieci).
  3. Il Segretario Scientifico cura la redazione e la conservazione di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione, conserva ed aggiorna l'elenco degli associati e può rilasciare copia ai soli soci; assiste il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e perciò presenzia a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal membro meno anziano del Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione patrimoniale della quale redige rendiconto o bilancio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

  1. per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
  2. per decesso

ART. 10 – COMITATI

Il Coordinatoree, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire Comitati per il buon andamento dell'associazione. Qualsiasi Comitato può essere sciolto con provvedimento scritto del coordinatoree, sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 12- DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Tale termine potrà essere prorogato od anticipato con delibera dell'assemblea straordinaria.

ART. 13 – UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuata a favore di altri enti che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività  istituzionali dell'ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.